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La responsabilità personale dell’erede per il debito d’imposta del de cuius (registro, ipotecaria e catastale) non è illimitata ex art. 65 D.P.R. 600/73. Deve infatti escludersi che la regola della solidarietà sancita dall’articolo 65 del decreto sull’accertamento dell’imposte dirette, si possa estendere ad altri tributi, dove operano le regole civilistiche generali.Questa la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2957 del 12 Maggio 2014.